Le dimissioni volontarie sono il modo con cui sei tu a decidere di chiudere un rapporto di lavoro dipendente. Sembra un passaggio semplice, ma in Italia segue una procedura precisa, ha tempi da rispettare e porta con sé conseguenze che è meglio conoscere prima di premere il tasto di invio: dal preavviso alla possibilità di ripensarci, fino all'indennità di disoccupazione.

In questa guida trovi le regole in vigore nel 2026, spiegate passo per passo, con le eccezioni che riguardano il lavoro domestico, il pubblico impiego e le lavoratrici in gravidanza o con figli piccoli.

Dimissioni volontarie: perché una lettera non basta

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate in modalità esclusivamente telematica. La regola è nata con il Jobs Act per contrastare le cosiddette dimissioni in bianco, cioè le lettere fatte firmare al momento dell'assunzione e tirate fuori dal datore di lavoro quando gli faceva comodo. Una lettera consegnata a mano o una email, da sole, non bastano più.

La procedura è disciplinata dal decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 e passa da un modulo online del Ministero del Lavoro. Il datore di lavoro può consultare, in sola lettura, i moduli che riguardano i propri dipendenti, e lo stesso possono fare le sedi territoriali dell'Ispettorato.

Come inviare le dimissioni volontarie online

Hai due strade, e puoi scegliere quella che ti sembra più comoda.

  • Da solo: accedi al servizio del Ministero con SPID o CIE, compili il modulo e lo invii.
  • Con un soggetto abilitato: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro possono compilare e trasmettere il modulo al posto tuo.

Se il tuo rapporto di lavoro è iniziato prima del 2008, ti verranno chiesti alcuni dati in più: la data di inizio del rapporto, la tipologia di contratto e i dati del datore di lavoro, compreso l'indirizzo email o PEC. Tieni a portata di mano il contratto o una busta paga recente, così eviti errori.

Una volta inviato il modulo, il sistema manda notifiche tramite l'app IO quando c'è una nuova dimissione, quando viene revocata e quando finisce il periodo in cui puoi ancora revocarla.

Sette giorni per ripensarci

Dopo l'invio hai 7 giorni per revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. Passato questo termine, per lo stesso rapporto puoi inviare nuove dimissioni, ma queste non saranno più revocabili. È una tutela pensata per le decisioni prese di getto: se hai dubbi, usala.

Consiglio: prima di inviare il modulo, controlla nel contratto collettivo quanti giorni di preavviso devi dare e scegli la data di cessazione di conseguenza. Una data sbagliata può tradursi in una trattenuta sulle ultime competenze.

Il preavviso: dove trovarlo e cosa rischi se non lo rispetti

Chi si dimette deve di norma garantire al datore di lavoro un periodo di preavviso. La sua durata non è fissata da una regola unica valida per tutti: la trovi nel contratto collettivo applicato al tuo rapporto, ed è utile rileggere anche la lettera di assunzione.

Se non rispetti il preavviso, il datore di lavoro può trattenere dalle competenze di fine rapporto l'indennità di mancato preavviso prevista dal contratto. Per questo conviene sempre fare due conti prima di fissare l'ultimo giorno di lavoro, soprattutto se hai già una data di inizio con il nuovo datore.

Quando la procedura online non si usa

Non tutti i rapporti di lavoro passano dal modulo telematico. Restano esclusi:

  • i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
  • il lavoro domestico, come quello di colf e badanti;
  • le dimissioni e le risoluzioni consensuali fatte nelle sedi conciliative indicate dall'articolo 2113 del codice civile, quarto comma, e presso le commissioni di certificazione.

C'è poi un caso particolare, che segue regole proprie e merita un paragrafo a parte.

Dimissioni in gravidanza o con figli piccoli: serve la convalida

Se sei una lavoratrice in gravidanza, o una madre con un figlio nei primi tre anni di età, le dimissioni seguono una strada diversa. La stessa tutela vale, nei casi previsti, per i padri lavoratori; in caso di adozione o affidamento i tre anni si contano dall'ingresso del minore in famiglia. Il riferimento è l'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001.

In questi casi non usi il modulo online: consegni le dimissioni al datore di lavoro, ad esempio a mano, con raccomandata o via PEC, e poi chiedi la convalida all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per residenza o luogo di lavoro. L'Ispettorato ti convoca per un colloquio, in presenza o a distanza, per verificare che la tua scelta sia davvero libera. Senza la convalida, le dimissioni non producono effetti.

Dimissioni volontarie e NASpI: quando spetta

La NASpI è l'indennità per chi perde il lavoro in modo involontario. Per questo, come chiarisce la circolare INPS sulla NASpI, chi si dimette di norma non ne ha diritto. Ci sono però eccezioni importanti: le dimissioni per giusta causa, ad esempio per mancato pagamento della retribuzione, mobbing o molestie sessuali, e quelle presentate durante il periodo tutelato di maternità.

Dal 2025 c'è un'altra regola da conoscere. Se ti dimetti da un contratto a tempo indeterminato e, nei 12 mesi successivi, perdi involontariamente un nuovo lavoro, per ottenere la NASpI ti servono almeno tredici settimane di contributi maturate dopo l'ultima cessazione volontaria. La regola vale per le cessazioni involontarie dal 1° gennaio 2025 e non si applica, tra gli altri casi, alle dimissioni per giusta causa e a quelle durante il periodo tutelato di maternità o paternità.

Assenze ingiustificate: le dimissioni per fatti concludenti

Con il Collegato lavoro, la legge 203/2024, è arrivata un'ipotesi nuova. Se resti assente senza giustificazione oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, per più di quindici giorni, il datore di lavoro può comunicarlo alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A quel punto il rapporto si considera risolto per tua volontà, anche se non hai inviato alcun modulo.

Nella circolare n. 6 del 27 marzo 2025 il Ministero ha precisato che i quindici giorni sono di calendario, salvo diversa previsione del contratto collettivo, e che un termine contrattuale più breve non si applica. Il datore deve inviare la comunicazione anche a te. L'effetto non si produce se dimostri di non aver potuto comunicare i motivi dell'assenza per causa di forza maggiore o per un fatto imputabile al datore di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non ti spettano né retribuzione né contributi.

SituazioneCosa fareDa sapere
Dimissioni nel settore privatoModulo online con SPID o CIE, oppure tramite un soggetto abilitatoPuoi revocarle entro 7 giorni
Lavoro domestico o pubblico impiegoLa procedura telematica non si applicaValgono le regole del tuo settore
Gravidanza o figlio nei primi tre anniDimissioni al datore e convalida all'IspettoratoSenza convalida non hanno effetto
Assenza ingiustificata oltre il termineIl datore la comunica all'IspettoratoIl rapporto si risolve per fatti concludenti
Dimissioni per giusta causaModulo online con SPID o CIE, oppure tramite un soggetto abilitatoPuoi chiedere la NASpI

Domande frequenti

Posso dimettermi con una email al datore di lavoro?

Per la generalità dei rapporti di lavoro privati no: serve la procedura telematica del Ministero, che puoi fare da solo con SPID o CIE oppure tramite un patronato, un sindacato o un consulente del lavoro. Fanno eccezione il lavoro domestico, il pubblico impiego e le dimissioni in sede conciliativa.

Entro quando posso revocare le dimissioni?

Hai 7 giorni dalla comunicazione. Dopo questo termine puoi inviare nuove dimissioni per lo stesso rapporto, ma non saranno più revocabili.

Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?

Di regola no, perché la NASpI spetta a chi perde il lavoro involontariamente. Ne hai diritto se ti dimetti per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità.

Cosa succede se sono incinta e voglio dimettermi?

Presenti le dimissioni al datore di lavoro e chiedi la convalida all'Ispettorato territoriale del lavoro, che ti convoca per un colloquio. Le dimissioni producono effetti solo dopo la convalida.